PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La lettera b) del numero 2) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

          «b) sono decorsi due mesi dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero dalla data di omologazione della separazione consensuale ovvero quando è intervenuta separazione di fatto che sia iniziata prima del 18 dicembre 1970. In tali casi la separazione non deve essere stata interrotta. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta».

Art. 2.

      1. Dopo l'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

          «Art. 3-bis. - 1. La domanda congiunta di entrambi i coniugi per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere proposta anche in assenza di domanda per la separazione personale».